RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria: ruoli incompatibili (Interpello n. 2/2026)

Può la stessa persona essere contemporaneamente Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) dell’organo di vigilanza competente per territorio, all’interno della stessa struttura? Il Ministero del Lavoro risponde con l’Interpello n. 2 del 25 giugno 2026, pubblicato su istanza della Regione Toscana: no, i due ruoli non sono compatibili.

Il quesito

La domanda riguardava il caso di un dipendente di un’ASL che svolgeva sia il ruolo di RLS aziendale e di sito, sia quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria presso il Dipartimento di Prevenzione – PISLL della stessa ASL, competente per territorio.

Il ragionamento della Commissione

Il Ministero richiama il quadro normativo di riferimento — D.Lgs. 81/2008, Codice di Procedura Penale e L. 833/1978 — evidenziando che le due figure operano in ambiti funzionali distinti:

  • RLS (artt. 47-50 D.Lgs. 81/2008): figura interna al sistema aziendale di prevenzione. Svolge funzioni di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori. Può interfacciarsi con gli organi di vigilanza e sollecitarne l’intervento, ma non esercita funzioni di controllo o accertamento.
  • Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art. 13 D.Lgs. 81/2008 e art. 57 c.p.p.): svolge funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento in posizione di terzietà — ovvero dall’esterno, con poteri sanzionatori e di imposizione.

La risposta

La Commissione conclude che “si delinea una commistione di ruoli” quando la stessa persona svolge entrambe le funzioni nella medesima struttura. I due ruoli hanno:

  • Finalità diverse (rappresentanza vs. vigilanza)
  • Posizioni diverse (interno vs. esterno/terzo)
  • Poteri diversi (consultazione vs. accertamento e sanzione)

La coincidenza delle due funzioni viola i principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall’ordinamento.

Perché è importante — anche per le imprese private

L’interpello risolve un caso specifico (ASL), ma il principio è generale e vale per qualsiasi organizzazione:

  • Il RLS è dalla parte dei lavoratori — rappresenta, consulta, segnala. Non ha poteri ispettivi né sanzionatori.
  • L’organo di vigilanza è dalla parte della legge — controlla, accerta, sanziona. Deve essere terzo e imparziale.
  • La separazione dei ruoli garantisce l’efficacia del sistema di prevenzione.

Per le imprese, l’interpello è un utile richiamo all’importanza del ruolo dell’RLS come interlocutore — non come controllore, ma come ponte tra i lavoratori e il sistema di prevenzione. Un RLS formato, attivo e correttamente collocato nell’organigramma aziendale è un asset, non un ostacolo.

Befor Ingegneria supporta le imprese nella gestione corretta delle figure della sicurezza — RLS, RSPP, preposti — e nella costruzione di un sistema di prevenzione che rispetti ruoli e responsabilità.