REQUISITI IMPRESE ADDETTE ALLA PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE

In questo periodo di ripresa delle attività lavorative e di applicazione delle misure di protezione dal rischio contagio, ci viene chiesto frequentemente a quali aziende affidare le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro.
Il riferimento normativo è il DM 274/97 che disciplina le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
Quest’ultime sono da intendere come il complesso di procedimenti e di operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Le aziende che svolgono la sanificazione ambientale devono possedere sia i requisiti di natura economico- finanziaria che tecnico-organizzativi con la presenza del preposto alla gestione tecnica e rientrano. Per poter certificare la pulizia e sanificazione dei locali l’impresa dovrà dimostrare di possedere le lettere a) ed e) dell’art.1 comma 1 del DM 274/97. Il codice Ateco corretto è 81.29.10.
Al fine di poter accedere al credito d’imposta del 50% previsto dal DL 18/2020, è bene verificare la visura camerale visto che la maggior parte delle imprese di pulizia possiedono solo le lettere a) e b) che riguardano la pulizia e/o disinfezione ma non la e).
Infine è comunque consentita la pulizia svolta con proprio personale all’interno delle aree di pertinenza e l’utilizzo dei detergenti comuni. In ogni caso, queste attività devono essere condotte da personale dotato dei DPI monouso come le mascherine FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti e cam

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